Allegato “C” al n. 5585/4426


Statuto
della “FONDAZIONE MARCO PANNELLA ENTE DEL TERZO SETTORE”
ARTICOLO 1
GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO


Con atto ricevuto dal Notaio Gianluca Abbate di Rieti in data 8 novembre 2022, Repertorio n. 5585/4426 la “Fondazione MARCO PANNELLA”, costituita in data 10 marzo 2021, già iscritta al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Roma il 16 maggio 2022 al n. 1513/2022, assume la configurazione di Ente del Terzo Settore e la denominazione di “FONDAZIONE MARCO PANNELLA ENTE DEL TERZO SETTORE” (in breve “FONDAZIONE MARCO PANELLA ETS”. La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.


ARTICOLO 2
SEDE


La Fondazione ha sede in ROMA, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede principale, nell’ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell’attività della Fondazione e di incremento della
necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.


ARTICOLO 3
SCOPI, FINALITA’ E ATTIVITÀ


La Fondazione si propone di realizzare attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore: v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Nello specifico, la Fondazione, fermo restando il rispetto dei limiti tassativi e imperativi sanciti dall’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, si prefigge di:
– divulgare il pensiero politico dell’onorevole Marco Pannella, riassunto negli aggettivi con i quali nel 1991 lostesso Marco Pannella aveva qualificato il Partito Radicale, ossia non violento-gandhiano, transnazionale, transpartitico, democratico, ambientalista, ecologista, federalista democratico, laico, federalista europeo, liberal-democratico, liberal-socialista, libertario, antiautoritario, antiproibizionista, antipartitocratico,
antimilitarista, anticlericale;
– divulgare e valorizzare i contenuti del Manifesto-Appello dei Premi Nobel contro lo sterminio per fame, scritto da Marco Pannella e sottoscritto da centotredici Premi Nobel;
– favorire la diffusione del senso civico attraverso la difesa della legalità, dello Stato di diritto e della democrazia a livello del diritto nazionale, internazionale e transnazionale.
A tal fine, e sempre nei limiti consentiti dal D.lgs n. 117/2017, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:
– raccogliere e conservare, promuovendone la più ampia conoscenza, ogni forma di documentazione, nel senso più esteso del lemma, delle idee di Marco Pannella;
– promuovere manifestazioni, seminari, conferenze, incontri, organizzando programmi di istruzione formazione;
– finanziare organizzazioni con Status Consultivo Generale di prima categoria presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite;
– promuovere, realizzare e finanziare progetti di ricerca e di formazione, convegni, lezioni e seminari, di livello nazionale e internazionale, nei settori istituzionali, anche in collaborazione con le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, le istituzioni europee nonché con enti, pubblici e
privati, internazionali e transnazionali o che possano accedere a co-finanziamenti;
– promuovere, realizzare e finanziari strumenti archivistici, bibliografici e multimediali utili all’approfondimento della figura del pensiero di Marco
Pannella, a beneficio della comunità scientifica e dei cittadini;
– stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l’affidamento in gestione di determinate attività principali e secondarie e strumentali ai fini istituzionali;
– partecipare ad associazioni, enti e istituzioni la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché procedere alla loro costituzione;
– promuovere, curare o finanziare la pubblicazione e la diffusione di scritti, audiovisivi e altri supporti multimediali, in via strumentale alla divulgazione dell’attività istituzionale e delle idee di Marco Pannella, ivi comprese l’acquisizione e la gestione di mezzi di trasmissione radio-televisivi e virtuali e, in senso lato,di social-networks, nonché di ogni altro strumento di comunicazione o canale di diffusione virtuale, multimediale,
editoriale;
– gestire e valorizzare altre attività culturali museali, in concessione o per convenzione;
– gestire l’edificio che è stato sito dell’attività di Marco Pannella nell’ultimo quarto di secolo della sua vita;
– stipulare ogni atto o contratto, anche di natura immobiliare, strumentale all’attività istituzionale, nonché compiere qualsiasi atto materiale o giuridico connesso all’attività istituzionale, compresa la costituzione quale parte civile per la tutela, in senso lato, delle finalità perseguite;
– accogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle finalità istituzionali.


ARTICOLO 4
ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI


La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all’insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 5
PATRIMONIO


Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:
A) dal Fondo di dotazione:
– rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l’atto di dotazione;
– incrementato e incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
– costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;
B) dal Fondo di gestione costituito:
– dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
– da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 7, comma 3;
– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
– dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle raccolte pubbliche occasionali, di cui all’ultimo comma del presente articolo;
– dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo
dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo, senza indugio, deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure dovrà essere deliberata la trasformazione dell’Ente e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo
scioglimento dell’Ente. Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico
affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile. La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento
degli scopi statutari, e per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l’erogazione di beni
e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.


ARTICOLO 6
VOLONTARI


La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono
attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.I volontari, che svolgono l’attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 17, comma 5, del CTS. La Fondazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari,
ai sensi dell’articolo 18 del CTS.


ARTICOLO 7
ESERCIZIO FINANZIARIO


L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l’esercizio successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di
ogni anno, in caso di motivate necessità) – e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 48 CTS ai fini del deposito nel RUNTS – il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 CTS, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell’articolo 14 CTS. Ove la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli altri organi eventualmente esistenti. La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente. Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.


ARTICOLO 8
ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE


Sono organi della Fondazione:
— il Consiglio di Amministrazione;
— il Presidente;— l’Organo di Controllo;
– il Vice-Presidente;
– il Comitato Scientifico.
Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, le cui funzioni saranno regolate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, che restano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o decadenza per giusta causa, fermo restando il divieto di cui al combinato disposto degli articoli 26, comma 8 del CTS e 2382 c.c.,
come di seguito indicato. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere, con apposita delibera, di variare il numero dei propri componenti.
Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri/l’altro provvedono/e alla nomina del/dei mancante/i. Qualora venisse meno l’intero Consiglio: * assumeranno la qualifica di consiglieri coloro che siano stati designati, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata – prima della cessazione dalla carica – dai precedenti consiglieri (ossia dai consiglieri cessati solo a
seguito di rinuncia, sopravvenuta incapacità naturale o legale o decesso);
* in mancanza di tale designazione scritta da parte dei singoli consiglieri cessati, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione spetterà al Comitato Scientifico o, in ogni caso, ai componenti dello stesso Comitato rimasti in carica, qualunque sia il numero degli stessi. I consiglieri decadono, oltre che per dimissioni, per giusta causa, tra cui l’impedimento non momentaneo, l’inadempimento dei propri incarichi, la violazione dello spirito di leale cooperazione di fattivo concorso al perseguimento degli scopi istituzionali, il conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni sono efficaci con la presa d’atto da parte del Consiglio, mentre la decadenza è dichiarata previo
rilievo/contestazione scritti e, in ogni caso, in contraddittorio con l’interessato, dal Comitato Scientifico, ovvero, in mancanza, dall’Organo di Controllo o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Come sopra indicato, non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile, e, se nominato, decade dal suo Ufficio,l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
— approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
— approva il regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, se redatto;
— delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
– delibera la costituzione di nuovi organi dell’Ente;
— delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
– predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
– determina le modalità di attribuzione al patrimonio o al Fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
— individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, nominandone, ove necessario, un responsabile e stabilendone le competenze;
– può costituire, al fine di realizzare specifici progetti, comitati ad hoc, privi di funzioni strettamente gestionali, come supporto al raggiungimento degli obiettivi statutari;
– conferisce incarichi professionali;
– provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
– conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
– stabilisce se l’Organo di controllo sia monocratico o collegiale e provvede alla sua nomina;
– può nominare, stabilendone le funzioni e la durata della carica, un Presidente Onorario della Fondazione – che sarà anche Presidente del Comitato Scientifico – scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione, il quale
partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
– può nominare un Comitato Scientifico scegliendone i membri tra le persone più idonee a rappresentare autorevolmente, a livello nazionale e internazionale, gli ideali, gli scopi e l’immagine della Fondazione, stabilendone nel contempo, le modalità di nomina, la durata della carica e le funzioni,come di seguito indicato. I soggetti così nominati non assumono alcuna responsabilità gestionale;
– delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia cheall’estero;
– cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione
assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i
membri entro i 3 (tre) giorni solari antecedenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell’Organo di Controllo.
In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie, operazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei
tre quarti dei membri in carica. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal
Segretario. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e
documentate. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.


ARTICOLO 10 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VICE PRESIDENTE


Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato, a tempo indeterminato, dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi
autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
Il Presidente predispone l’ordine del giorno. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti. Il Presidente firma gli atti, anche di natura digitale e relativi agli account certificati dell’Ente, e quanto occorra per l’esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, curando l’osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituire il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento. Ove non nominato il Vice Presidente, il Presidente designa, in caso di necessità, un membro del Consiglio di Amministrazione, con
funzione vicaria.

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI


L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi finanziari, sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. E’ composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di organo monocratico, l’unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l’applicabilità dell’articolo 2399 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, almeno un
membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all’articolo 2397 secondo comma del Codice Civile.
L’Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione. L’Organo di Controllo vigila nel corso dell’esercizio sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla
Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall’Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.
Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
L’Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.
Nei casi contemplati dall’articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina – da parte del Consiglio di Amministrazione – di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito Registro.
In particolare il Revisore o la Società di Revisione:
– verifica nel corso dell’esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
– verifica se il bilancio di esercizio corrisponde allerisultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 12 – IL COMITATO SCIENTIFICO


Il Consiglio di Amministrazione può istituire e revocare un Comitato Scientifico, composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a cinquanta, nominati tra persone di elevata competenza, rappresentatività, autorevolezza nei settori relativi alle attività istituzionali della Fondazione, nonché tra soggetti che si siano particolarmente distinti per il perseguimento e per la divulgazione delle finalità della Fondazione, quali
enunciate nel presente statuto e per la promozione delle relative attività istituzionali. Il Consiglio di Amministrazione procede alla designazione
tra i membri del Comitato Scientifico del Presidente, designato tra i soggetti ritenuti in grado di fornire un qualificato e straordinaria apporto alla Fondazione in termini di esperienza, preparazione tecnica, onorabilità, credibilità mediatica, scientifica e istituzionale, ovvero di capacità di promozione dell’immagine e del ruolo sociale dell’Ente. Al medesimo è attribuita la carica di Presidente onorario della Fondazione; lo stesso partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con funzioni meramente consultive. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di impulso e di verifica, affinché le attività della fondazione rispondano agli scopi statutari.
In particolare:
– elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative e attività per il perseguimento di scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni;
– cura sotto il profilo tecnico scientifico-sociale- mediatico l’attuazione dei programmi della Fondazione;
– esprime il proprio parere non vincolante sulle questioni demandate dal Consiglio di Amministrazione:- esercita le funzioni attinenti alle cariche della Fondazione nei casi indicati al superiore articolo 9. Le competenze del Comitato Scientifico e la durata della carica di componente dello stesso sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ove il Comitato Scientifico sia istituito, il Presidente della Fondazione ne è membro di diritto.


ARTICOLO 13 – GRATUITÀ DELLE CARICHE


Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l’attribuzione di compensi, in primis per il Presidente, fermo restando che la corresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche dell’Ente, deve essere proporzionata all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori o condizioni.


ARTICOLO 14 – LIBRI DELL’ENTE


La Fondazione dovrà tenere:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, in particolare del Comitato Scientifico.
In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell’Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione. I componenti degli organi dell’Ente hanno il diritto di esaminare i libri sociali, in ossequio ai principi di trasparenza e democraticità, presentando richiesta scritta, anche tramite e-mail al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE


Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, ove ricorrano i seguenti motivi:
a) conseguimento degli scopi statutari e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirli;
b) impossibilità di funzionamento dell’Ente;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività. In caso di scioglimento/estinzione dell’Ente, il Consigliodi Amministrazione, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


ARTICOLO 16 – CLAUSOLA DI RINVIO


Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
F.to: MAURIZIO TURCO
” AURELIO CANDIDO
” SERGIO PASQUALE RAVELLI
” PAOLO BOTTICELLI
” GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO